di Alessandro de la Ville sur Illon

L’esperienza costituzionale francese, a sua volta traente ispirazione dal mondo anglosassone, ha esercitato un’influenza decisiva sulla scienza giuridica e sugli indirizzi del Legislatore italiano anche in tema di fonti del diritto. Lo Statuto Albertino, infatti, ha recepito buona parte delle disposizioni delle Chartes constitutionnelles del 1814 e del 1830 in materia di poteri pubblici1. Nel corso del XIX secolo, la dottrina italiana ha preferito utilizzare la formula “ordinanza d’urgenza” anziché quella di “decreto legge”2. Pur essendovi numerose e divergenti linee interpretative circa la legittimità di questo strumento, la competenza del Governo ad emanare decreti legge ha usualmente trovato fondamento nella necessità, quale criterio legittimante provvedimenti straordinari. Unanimemente si è sempre sostenuto la necessità di presentare alle Camere il decreto nel più breve tempo possibile: in caso di mancata conversione l’atto perdeva la propria efficacia ex tunc3. Secondo autorevole dottrina, le potestà normative del Governo potevano assumere due forme diverse: il “decreto legge” e le “ordinanze di necessità”.

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di Alessandro de la Ville sur Illon L’esperienza costituzionale francese, a sua volta traente ispirazione dal mondo anglosassone, ha esercitato un’influenza decisiva sulla scienza giuridica e sugli indirizzi del Legislatore italiano anche in tema di fonti del diritto. Lo Statuto Albertino, infatti, ha recepito buona parte delle disposizioni delle Chartes...